Il presente testo
non riveste carattere di ufficialità
AGENZIA DELLE
DOGANE
Circolare Telefax
del 16/10/2002 – Prot. 2339.02
Roma 16 ottobre 2002
INDIRIZZI VARI
Omissis
OGGETTO: D.M. 27.03.2001,
N. 153. Regolamento recante disposizioni per il
controllo della
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole
etilico e delle
bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per
l'effettuazione
della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico e
sulle materie prime alcoligene.
L'art.1. comma 2,del D:M:
27.03.2001, n. 153, specificato in oggetto, ha previsto, in ordine ai
depositi fiscali di vino e di
bevande fermentate diverse dal vino e della birra (sidri, etc.), la
presentazione delle tabelle di
taratura per i serbatoi di capacità superiore si 10 ettolitri.
Al riguardo, tenuto conto di quanto
rappresentato dalle Associazioni di categoria circa le difficoltà
incontrate dagli esercenti dei depositi
fiscali di vino di adeguarsi, nei termini previsti dall'art. 26,
comma 4, del D.M. suindicato, al
dettato dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. relativamente
alla presentazione di tali tabelle,
con nota prot. 4769/AGT del 21.12.2001, era stata prevista, tra
l'altro, una proroga di dodici mesi
per la presentazione di dette tabelle a condizione che, nelle more,
gli operatori del settore
comunicassero agli Uffici competenti la capacità totale dei singoli
recipienti.
In merito, le Associazioni di categoria
hanno rappresentato ulteriori difficoltà degli operatori del
settore per la presentazione entro
il 21.12.2002 delle tabelle di taratura di cui sopra, posto che,
soprattutto nelle grandi aziende
produttrici di vini, può essere presente un numero molto elevato di
serbatoi di tante dimensioni
diverse adibiti allo stoccaggio di vini base e vini, la cui taratura da parte
di tecnici qualificati renderebbe
necessaria la concessione di un ulteriore periodo di tempo oltre la
scadenza prevista, tenuto anche
conto che non tutti i serbatoi potrebbero essere disponibili ossia
vuoti, al momento della taratura.
Inoltre è stato evidenziato che per
l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti occorre fare ricorso
a recipienti in pressione
(autoclavi) che, laddove non muniti di tubi di livello esterni ad esse
stabilmente collegati, non
consentono l'accertamento del prodotto contenuto. In tali casi, l'operatore
ricorre alla valutazione
dell'effettivo contenuto utilizzando le annotazioni apposte sui registri di
lavorazione dei vini speciali.
E' stato anche rappresentato che
nei depositi fiscali di vino possono essere presenti botti in legno
di capacità superiore ai dieci
ettolitri, destinate all'invecchiamento dei vini, procedimento che può
protrarsi anche per periodi superiori
ai dodici mesi di proroga previsti dalla richiamata nota, prot.
4769/AGT, e che quindi per le botti
interessate non potrebbe essere reso obbligatorio lo
svuotamento anticipato per
consentire le operazioni di taratura.
Le stesse Associazioni di settore
hanno poi richiesto che gli operatori, nell'ambito della
semplificazione delle procedure,
garantendo comunque la sicurezza fiscale dei prodotti trattati,
siano
autorizzati a presentare alle autorità competenti le tabelle di taratura,
redatte da personale
qualificato, anche interno alle aziende, sulla
base di una autocertificazione resa dal depositario
autorizzato sotto la sua personale
responsabilità.
Premesso quanto sopra è stato richiesto, in via
temporanea, che venga procrastinata la scadenza
del 21.12.2002, e che l'adempimento di cui
all'art. 1, comma 2, del D.M. n. 153 citato, possa
considerarsi assolto mediante comunicazione, ai
competenti Uffici, delle capacità totali dei singoli
recipienti in luogo delle tabelle di taratura.
Nel merito, tenuto conto delle predette
difficoltà rappresentate dagli operatori interessate, si fa
presente che, per i serbatoi esistenti alla
data della presente nota presso i depositi fiscali di vino e di
bevande fermentate diverse dal vino e dalla
birra di capacità superiore a dieci ettolitri - che le ditte
dichiarino essere (fatta eccezione per il breve
arco di tempo per i travasi) sempre completamente
pieni o completamente vuoti - l'obbligo di
presentare le tabelle di taratura può ritenersi assolto, in
via temporanea, anche con la sola indicazione
della capacità totale dei singoli recipienti, tenuto
altresì conto dell'art. 40 del D.P.R.
12.02.1965, n. 162, in materia di repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed
aceti.
La facoltà di cui sopra viene concessa a
condizione che il depositario autorizzato presenti la
tabella di taratura in un serbatoio di idonea
capacità geometrica che, in caso di necessità, consenta
di accertare, per semplice travaso, il
quantitativo di vino presente all'interno di altri serbatoi o
contenitori dei quali è conosciuta la singola
capacità geometrica totale, ad eccezione dei vini
sottoposti a pluriennale processo di
invecchiamento o dei vini spumanti o frizzanti, per i quali non
risulta possibile effettuare travasi, durante
il processo di trasformazione, pena l'irreversibile
deterioramento del prodotto.
Resta ferma, per tutti gli altri
serbatoi per i quali non ricorra la condizione di
essere
sempre completamente pieni o completamente vuoti, la presentazione delle prescritte
tabelle di taratura entro il 30.09.2003, come meglio specificato appresso.
Al riguardo i responsabili dei depositi fiscali
di vino, entro il 31.12.2002. dovranno presentare ai
competenti Uffici un programma temporale
cadenzato di taratura dei serbatoi e dei recipienti,
contenente la dichiarazione circa l'assunzione
di responsabilità di consegnare agli Uffici stessi, per i
casi sopra indicati, le relative tabelle di
taratura entro il termine del 30 settembre 2003, da
considerarsi termine definitivo per la
regolarizzazione in parola.
Tale termine si applica anche ai recipienti in
pressione utilizzati per la "presa di spuma dei vini",
consentendosi in tal modo l'adeguamento tecnico
dei serbatoi che, entro tale data, dovranno essere
quindi tarati e muniti di idoneo tubo di
livello o di altro sistema di rilevamento dell'altezza
raggiunta dal "liquidi" all'interno
degli stessi serbatoi.
Le tabelle di taratura dovranno essere
presentate agli UTF o, qualora istituiti agli Uffici delle
Dogane competenti per territorio e, sia nel
caso in cui queste vengano redatte da ditte specializzate
o da professionisti esterni, sia nel caso in
cui vengano redatte da tecnici interni all'azienda,
dovranno essere sottoscritte dal depositario
autorizzato.
Resta comunque inteso che, dalla data della
presente nota, per ogni serbatoio o contenitore di
capacità superiore ai dieci ettolitri che
venisse ad aggiungersi, anche temporaneamente, al parco
esistente - inclusi i serbatoi o i contenitori
di nuova costruzione, che di norma vengono forniti dalla
ditta costruttrice già completi delle relative
tabelle di taratura - il depositario autorizzato dovrà
presentare ai competenti Uffici, unitamente
alla prescritta denuncia di variazione della consistenza
del deposito, anche le
tabelle di taratura relative ai nuovi serbatoi, regolarmente sottoscritte.
Si pregano le Direzioni regionali in indirizzo
di voler segnalare gli inconvenienti che dovessero
verificarsi relativamente all'applicazione
delle direttive impartite con la presente.
Il Direttore dell'Area Centrale Dott. Ing.
Walter De Santis
Applicazione Circolare Telefax del 16/10/2002 – Prot. 2339.02