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Eno Tecno
Chimica
Laboratorio
Enochimico Autorizzato MIPAF
Enologo
Anselmo Paternoster
Via
Adriatica Foro, 7 - 66024 FRANCAVILLA AL MARE
(CH)
Tel. 085-816903 – Fax. 085-9960213
e-mail. etcmail@virgilio.it - http://www.enotecnochimica.it |
UN’ ETICHETTA A NORMA DI LEGGE
COLLINE TEATINE |
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1 |
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Indicazione Geografica Tipica
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2 |
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SANGIOVESE
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H |
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NOVELLO
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I |
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2003
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J |
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Rosso Secco
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B |
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C |
MARCHIO
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D |
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Imbottigliato da ROSSI
BRUNO
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3 |
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FRANCAVILLA AL MARE - ITALIA
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4 |
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ITALIA
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Partecipanti al circuito commerciale
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G |
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Attività professionale
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G |
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Raccomandazioni al consumatore
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F |
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.e ….ml …..% vol
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A |
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L…
Alcoo totale……. % vol
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E |
INDICAZIONI
ECOLOGICHE
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8 |
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Materiali
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9 |
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Distinzioni
attribuite al vino
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K |
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Abbazia,
Castello
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L |
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Menzione
indicante l’imbottigliamento nell’azienda vinicola in cui le uve sono state
raccolte e vinificate
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M |
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Informazioni
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N |
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Precisazione
concernente il modo di elaborazione, il tipo di
prodotto, un colore particolare
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O |
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Prodotto
confezionato il…….. data di scadenza…………..
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n.b.: I riferimenti ai paragrafi indicano anche la natura
obbligatoria (numeri rossi) o facoltativa (lettere blu
scuro).
I vini ad indicazione geografica tipica rientrano nella definizione di cui all'all. 1, punto 13 del Reg. CEE 822/87; sono disciplinati dalla Legge 10/02/92 n. 164, dal D.P.R. 20/04/94 n. 348 e dai disciplinari di produzione riconosciuti con apposito decreto. 1.
Nome di un'area geografica
riconosciuta con apposito decreto. Le dimensioni dei
caratteri di tale menzione devono essere al meno il doppio rispetto a quelle utilizzate per indicare la sede dell'imbottigliatore. 2.
La
menzione "Indicazione geografica tipica" va posizionata immediatamente al di sotto del nome geografico
ed indicata in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per
il nome geografico. 3.
Nome o ragione sociale
dell'imbottigliatore, completato, secondo i casi, con i termini: "Imbottigliatore...",
"Imbottigliato da...", "Condizionato da..."
(per i recipienti diversi dalle bottiglie); nel caso d'imbottigliamento per
conto terzi: "Imbottigliato per... da...",
"Condizionato per... da..." (per i recipienti diversi dalle
bottiglie). 4.
La sede
principale dell'imbottigliatore (indicazione del Comune o frazione e dello Stato
membro). La
sede dell'imbottigliatore va indicata in caratteri di dimensioni non
superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare il nome geografico. Lo
Stato membro in cui ha sede l'imbottigliatore deve essere in caratteri dello
stesso tipo e della stessa dimensione con cui è indicata la sede, per esteso,
dopo l'indicazione del Comune. 5.
Nome dello Stato membro (per i vini destinati
all'estero) nel cui territorio sono state raccolte
le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, nel caso in cui queste due
operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro. In caso contrario
va indicato: "Vino ottenuto in ... da uve
raccolte in ..." completato dall'indicazione
degli Stati membri. 6.
Il volume nominale deve essere indicato in litri,
centilitri o millilitri, espresso in cifre accompagnate dall'unità di misura
utilizzata o dal simbolo di tale unità. L'indicazione del Volume nominale del
prodotto sull'etichetta è fatta a mezzo di cifre di
un'altezza minima di: 7.
Titolo alcolometrico
effettivo:
va riportato in unità e mezza unità di percentuale in volume. La cifra
corrispondente alla gradazione alcolometrica
effettiva è seguita dal simbolo "% vol".
Tale indicazione può essere eventualmente preceduta dalla dizione
"gradazione alcolometrica effettiva" o
"alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc." e deve essere indicata
sull'etichetta a mezzo di cifre di un'altezza minima di 5 mm se il volume
nominale è superiore a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e
superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl. Le suddette indicazioni obbligatorie devono essere: raggruppate in un unico campo visivo o su un'unica etichetta o su varie etichette apposte sul recipiente o sul recipiente stesso. E' tuttavia ammesso che le indicazione obbligatorie relative all'importatore possano figurare fuori del campo visivo nel quale figurano le altre indicazioni obbligatorie; presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. 8.
Materiali: al fine di consentire
l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per i
liquidi destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un
esagono regolare o un cerchio all'interno del quale deve essere riportata una abbreviazione corrispondente al materiale utilizzato
per la fabbricazione (vedasi allegato 1 del D.M. 28/06/89). Per i contenitori
di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono deve
essere non inferiore ad un centimetro ovvero il diametro del cerchio non
inferiore ai due centimetri. Per i contenitori di volume pari o inferiore a
500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono non deve essere inferiore
a mezzo centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un
centimetro. Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle
abbreviazioni deve essere rapportata alla superficie
dell'esagono o del cerchio. I contrassegni suddetti vanno impressi o apposti
sul corpo principale del contenitore. 9.
Lotto: per lotto si intende
un insieme di unità di vendita di vino, prodotto o confezionato in
circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o
dal confezionatore del prodotto alimentare; figura in modo da essere
facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla
lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere
distinto dalle altre indicazioni in etichettatura. 10.
Recipienti particolari: i "vini ad IGT"
possono essere posti in commercio anche in recipienti di materiali diversi da
quelli previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 162/65 (vetro,
terraglia, ceramica, ecc.), come ha disposto il D.M. 16/12/91, che ne ha
stabilito anche le caratteristiche. Su tali contenitori deve esse re
riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro, leggibile ed indelebile,
la data di riempimento, adottando la menzione "prodotto confezionato il
..." seguita
dall'indicazione del giorno, mese e anno. Sullo stesso campo visivo della
data di riempimento deve essere apposta a cura del confezionatore, sempre in
caratteri chiari, leggibili ed indelebili la data di scadenza
del prodotto. Tale data deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo
in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche
organolettiche e, comunque, non deve superare mesi
nove e mesi sei da quella di confezionamento, a
seconda del materiale impiegato per fabbricare i contenitori. Tuttavia il confezionatore
può apporre una data di scadenza superiore a quella
stabilita e, comunque, non superiore a mesi dodici e a mesi nove e alle
condizioni stabilite dall'art. 3 del D.M. 16/12/91 suddetto. I contenitori in
questione devono essere rispondenti alle norme della Legge n. 283/62, del
D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti e del D.P.R. 23/08/82 n. 777. Le indicazioni obbligatorie sono redatte in una o più altre lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna indicazione. Se il prodotto è imbottigliato o condizionato nello stesso stato membro in cui è messo in circolazione, i termini riguardanti l'imbottigliatore o il condizionatore sono indicati in una o più lingue ufficiali della Comunità agevolmente comprese dagli acquirenti dello stato membro in parola. Indicazioni ecologiche: consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto o di pittogramma. Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di pittogramma una rappresentazione grafica di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml. Sui contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso e nuovamente riempiti, immessi sul mercato interno, deve altresì figurare sul contenitore o sull'etichetta, chiaramente visibile, un'indicazione scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle sopra indicate, che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile A.
Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi
preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n°. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di
riempimento. La lettera minuscola "e" deve essere riportata
in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello
stesso campo visivo del volume nominale. B.
Colore: precisazione che si tratta di
un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco. C.
Riferimento agli zuccheri
residui. In
proposito si possono utilizzare i seguenti termini: o
"secco" o "asciutto", soltanto a
condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo di 4 g/l
al massimo oppure di 9 g/l al massimo, quando il tenore di acidità
totale, espresso in g/l in acido tartarico per litro, non è inferiore di più
di 2 g/l al tenore di zucchero residuo; o
"abboccato", soltanto a
condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore
a quello di cui alla lettera a), ma non superiore, al massimo a 12 g/l oppure
18 g/l, quando il tenore di acidità totale è fissato
in applicazione del secondo comma, primo trattino del punto 7 dell'art. 14
del Reg. CEE n. 3201/90; o
"amabile", soltanto a
condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore
a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore al massimo a 45 g/l; o
"dolce", soltanto a
condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo non
inferiore a 45 g/l. D.
Marchio anche non depositato, purchè non riporti parole, parti di parole, segni o
illustrazioni che siano di natura tale da creare
confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono; non contengano
il nome di un v.q.p.r.d.; ecc. E.
Titolo alcolometrico
totale, può
essere indicato completando la cifra del titolo alcolomentrico
effettivo con il segno + seguito dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale e dal simbolo "% vol" (es. 10 + 2 %vol),
oppure s crivendo "titolo alcolometrico
totale" o " alcole totale" seguito dalla cifra corrispondente
e dal simbolo "% vol". Tale cifra deve
essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza minima
di quella prevista per il titolo alcolometrico effettivo a cui
si rimanda. F.
Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino: o
i piatti con i quali il vino può essere servito; o
il modo di servire il vino al consumatore; o
i trattamenti del vino che presenti un certo deposito; o
l'ammissione del vino per fini religiosi; o
la conservazione del vino. G.
Partecipanti al circuito commerciale e indicazione dellattività
Nome o ragione sociale e sede principale delle persone che hanno partecipato
al circuito commerciale del vino. L'indicazione della sede deve essere riportata con
caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la menzione
"vino da tavola". Il nome o la ragione sociale di coloro che hanno partecipato al circuito commerciale deve
e ssere completato da una indicazione che ne ponga
in risalto l'attività professionale, con
uno dei seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da
...", "distribuito da ...", "messo in bottiglia per ...
da ...", "negoziante di vino", ed altri termini analoghi. La
ragione sociale dell'imbottigliatore o di una delle persone che hanno
partecipato al circuito commerciale può essere
accompagnata dai termini "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina", "azienda agricola", "contadin o", "viticoltore", soltanto se il
vino è stato interamente ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti parte
dell'azienda agricola, qualificate con uno dei termini suddetti e la
vinificazione effettuata nella stessa azienda e purchè
non venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento
della gradazione alcolometrica naturale del
prodotto in questione. H.
Varietà: l'indicazione del nome della
varietà di vite rientra fra quelle facoltative, ma a condizione che tali
vitigni siano previsti dalla CE come raccomandati o
autorizzati per la zona geografica da cui provengono le uve e che siano
espressamente previsti dal relativo disciplinare di produzione. Il nome del
vitigno deve essere posizionato sul medesimo rigo
del nome geografico, o al di sopra del nome geografico o al di sotto della
menzione "indicazione geografica tipica". Il nome del vitigno
riportato in stretta connessione al nome geografico (stesso rigo) deve
figurare in caratteri delle stesse dimensioni, rilievo e d intensità colorimetrica del nome geografico; negli altri casi di posizionamento sopra specificati è consentito che il nome
del vitigno sia indicato in caratteri di altezza non superiore al doppio di
quelli utilizzati per il nome geografico (Circolare n. 9/96 del 14/10/96 Prot. n. 62555 del Ministero
Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale Politiche
Agricole). I.
Vino Novello purchè
il prodotto sia stato imbottigliato entro e non oltre il 31 dicembre
dell'anno a cui si rif erisce la vendemmia; riporti l'indicazione dell'annata;
sia confezionato in recipienti aventi una capacità non superiore ad un litro
e mezzo o in contenitori di acciaio inox fino a 60
litri. I vini novelli possono essere commercializzati, per il consumo
diretto, a partire dal 6 novembre. La circolare n. 9/96 del 14/10/96 sopra
citata stabilisce che la menzione "Vino Novello" può figurare in
caratteri di dimensioni, in altezza, fino al triplo di quelli utilizzati per
il nome geografico. J.
Annata: l'indicazione dell'annata di
raccolta delle uve è ammessa solo se tutte le uve utilizzate per la
vinificazione del vino a IGT sono state raccolte
durante l'annata di cui è prevista l'indicazione, oppure se il vino è
ottenuto per almeno l'85% da uve raccolte nella annata dichiarata, previa
detrazione del quantitativo utilizzato per una eventuale dolcificazione. K.
Distinzioni: sono riconoscimenti attribuiti
da un organismo ufficiale ad una partita di vino proveniente inizialmente dal
medesimo recipiente, in occasione di banchi d'assaggio, concorsi
enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92). L.
Abbazia, Castello tali termini, nonché
le loro illustrazioni, possono essere utilizzati a condizione che il vino
provenga esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della
stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale
azienda. M.
Azienda vinicola menzione: "Imbottigliato
dal viticoltore"; "Imbottigliato all'origine";
"Imbottigliato dalla Cantina sociale"; "Imbottigliato dai
produttori riuniti"; ecc. purchè il vino
provenga totalmente dall'azienda agricola in cui le uve sono state raccolte e
vinificate e purchè non venga
aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento della
gradazione alcolometrica naturale del prodotto in
questione. N.
Informazioni relative: o
alla storia del vino; o
alla storia della ditta; o
alle condizioni naturali e tecniche della viticoltura di origine,
utilizzando uno dei termini seguenti: "Vino di collina", "Vino
di colle" nel caso in cui i terreni dei vigneti siano a giacitura
collinare. Possono inoltre figurare
sulla medesima etichetta in cui figurano le indicazioni obbligatorie le
informazioni brevi relative alla natura del vino o delle ditte, come
"Viticoltori da ...", "Casa fondata nel ...",
"Commercianti dal ...". O.
Precisazioni: si possono utilizzare uno dei
termini seguenti: "Vino passito", "Vin santo", "Lacrima Christi",
"Rossissimo". Detti termini possono essere utilizzati solo se
previsti dai relativi disciplinari di produzione. I caratteri utilizzati per
indicare tali termini e quelli relativi al colore
particolare (es. chiaretto, rubino , ecc.) non possono essere di dimensione
superiore a quella dei caratteri utilizzati per indicare la zona geografica.
La Circolare n. 9/96 del 14/10/96 più volte citata, stabilisce che la collocazione della menzione "Vino Novello"
nonché dei termini riferiti al colore e di altre menzioni complementari
ammesse dalla normativa nazionale e comunitaria per i vini a IGT, gli stessi
possono figurare in etichette sia al di sopra del nome geografico, sia al di
sotto della menzione "Indicazione Geografica tipica". Oltre che sulla etichetta recante le indicazioni obbligatorie, le
menzioni in questione possono figurare, o possono essere ripetute, su una o
più etichette complementari. Nei casi in cui i nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai Vini DOCG, DOC o IGT, o possono creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed, in ogni caso, non siano superiori ad un quarto, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'art. 10 Legge 164/92. Fonte: MIPAF |
Aspetti normativi Sulla produzione e commercializzazione del
vino NOVELLO
A livello comunitario nel 1970 viene
istituita l'OCM del vino (Regolamenti 816 e 817), ed il termine di vino
novello, per l'Italia, e di vin nouveau
e primeur, per la Francia, vengono inseriti in
quegli anni per la designazione dei vini da pasto nei regolamenti (n. 2133/74
e 1608/76) recanti norme generali e modalità di applicazione per la
designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva, poi riprese dai
regolamenti successivi (n. 355/79 e 997/81). Analogamente a quanto avvenuto in Francia, anche in
Italia l'attenzione del legislatore in tema di regolamentazione
dei vini designati con la qualificazione di "novello", ha seguito
un'evoluzione parallela allo straordinario sviluppo che questo prodotto ha
registrato nel corso degli anni a livello internazionale. Il D.M. del 10 novembre del 1979, inerente l'utilizzazione dei termini "giovane" e
"novello" introduce l'opportunità di riservare il loro uso ai vini
da tavola con indicazione geografica ed ai vini da tavola tipici che a loro
volta dovevano riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Viene, inoltre, introdotto il termine del 31 dicembre per
l'imbottigliamento. Da allora la designazione di vino novello viene strettamente associata alla produzione di vini di
qualità: nel 1989, il D.M. del 6 ottobre prevede norme integrative inerenti
l'utilizzazione della qualificazione novello riservata ai vini DOCG e
DOC per i quali sia stata riconosciuta la tipologia di 'novello', con
appositi DPR cui devono essere annessi i disciplinari di produzione recanti
le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche, ed il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10
giorni dall'inizio della vinificazione stessa. Viene indicata la data di immissione al consumo che, qualora non sia
espressamente prevista nei disciplinari di produzione, viene fissata alle ore
0,01 del 6 novembre dell'annata di produzione delle uve dalle quali i vini
derivano (art. 1). L'estrazione dei vini novelli dagli stabilimenti
può avvenire fino a 10 giorni prima di tale data, qualora vi siano particolari esigenze connesse
all'attività commerciale. È interessante sottolineare
il contenuto dell'art. 4 di questo D.M. (1989) che recita: "Trascorsa la
data del 31 dicembre non è consentito cambiare la destinazione dei vini a DOC
e DOCG classificati come 'novelli' trasferendo le relative partite sui
registri dei rispettivi vini non classificati novelli". Inoltre "non è consentito utilizzare la
qualificazione 'giovane' in alternativa a quella di
'novello' o altre indicazioni similari o comunque tali da trarre in inganno
il consumatore sulle specifiche caratteristiche dei vini". L'art. 5
precisa che anche "i vini tipici e ad IG qualificati come 'novelli'
devono, ad integrazione di quanto riportato nel precedente DM del 1979,
essere immessi sul mercato a partire dalle ore 0,01 del 6 novembre dell'anno
di produzione delle uve": il dettato di questi due articoli sembra
configurarsi come vincolante per le produzioni nazionali, laddove è stato
rilevato che la Francia si è dotata di un sistema
più flessibile per la commercializzazione dei propri vini che ricadono nella
categoria dei novelli. L'art. 6 del medesimo decreto prevede per tutte le
categorie di vini (DOC/DOCG, tipici e da tavola a
IG) la presenza in fase di imbottigliamento di almeno il 30% delle vino
ottenuto da macerazione carbonica dell'uva intera. Le successive modificazioni a questo DM
soddisfano l'esigenza di favorire la commercializzazione del vino novello in risposta allo sviluppo dei consumi ed ampliamento degli
orizzonti geografici di esportazione: nel 1993 il DM del 8 ottobre
introduce la possibilità di estrarre dagli stabilimenti i vini destinati al
consumo, in quanto tali, prima delle 48 ore antecedenti la data di immissione
al consumo stesso. Inoltre consente di anticipare
l'estrazione dei prodotti dalle cantine di produzione entro 10 giorni, per i
trasporti via terra o via mare in ambito continentale e per trasporti via
aerea in ambito intercontinentale; entro un limite di 24
giorni per trasporti via mare in ambito intercontinentale. La stessa degustazione può avvenire non
prima del 5 novembre, mentre viene concesso di
estrarre i prodotti dalle cantine fino a sei giorni antecedenti la data del
consumo. Con il recente DM del 10 settembre del 1999 vengono abrogati i DM del 1989 e del 1993: l'impianto
normativo subisce alcune modificazioni strettamente connesse all'evoluzione
della disciplina delle denominazioni di origine dei vini (legge nazionale
164/92), la quale introduce la categoria dei vini ad IGT in sostituzione dei
vini tipici e dei vini da tavola ad IG, e cita la menzione 'novello'
precisando che è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle
caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione
italiana e dell'UE. Secondo l'art. 1, solo i vini a DOC/DOCG e a IGT possono utilizzare la stessa qualificazione novello
nella propria designazione; inoltre viene definita la data della
commercializzazione dei vini novelli destinati ad essere venduti sia in
Italia che all'estero, che coincide con il 25 ottobre per il commercio in
ambito nazionale ed in caso di esportazione in ambito comunitario e
internazionale per via aerea; con il 15 ottobre per l'esportazione con
trasporti via mare in ambito intercontinentale. In ogni caso deve essere specificato il luogo e/o
il paese di destinazione, gli estremi della ditta destinataria o importatrice
e le quantità e la designazione del prodotto e deve essere riportata la dicitura "da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 6 novembre". Nessuna menzione viene
fatta all'opportunità di cambiare la destinazione dei vini a DOC e DOCG
classificati come 'novelli' in vini non classificati come tali, che
risponderebbe all'esigenza di adeguare l'offerta alla reale domanda di
mercato consentendo alle imprese di migliorare le performance rispetto alla
concorrenza. |