iinDefinizioni del vino e
della vite |
- Cosa sono i Vini da uve stramature Si definisce come tale il prodotto non arricchito ottenuto nella Comunità come da ultimo Regolamento UE 1493/99. In Italia in attesa di un regolamento interno che regoli la materia di etichettatura, a partire dal 1°agosto 2000 data di entrata in vigore del su citato regolamento, fatte salve alcune deroghe per determinate zone di produzione come per la zona la CIII-b, si adotta questa definizione che va a sostituire in alcuni casi la precedente definizione di "vino da tavola", ma solo per quei vini che che per medesime caratteristiche coincidono e che nella maggior parte dei casi rientrano nella sfera dei cosiddetti vini passiti e vinsanti non integrati nella disciplina delle singole d.o.c. o i.g.t.. Pertanto si definisce "vino da uve stramature" il prodotto vinoso che ha le seguenti caratteristiche: -
titolo alcolometrico "naturale" superiore a 15 % vol; -
titolo alcolometrico "effettivo" non inferiore a 12 % vol; -
titolo alcolometrico "totale" non inferiore a 16 % vol. - Cosa sono i Vini Liquorosi Si definisce come tale il prodotto avente un titolo
alcolometrico minimo stabilito dai disciplinari ma comunque
con un tasso alcolico effettivo non inferiore a a 15% ne
superiore a 22% vol nonchè con tasso alcolico totale
non inferiore a 17,5% vol. Si distinguono dai vini passiti anche per
l'aggiunta di mosto di uve concentrato e/o di alcole - Cosa sono i Vini
Passiti e Vinsanti In questa categoria non esistendo una normativa generale
specifica , rientrano quei vini che hanno un tasso alcolico
minimo stabilito dai disciplinari di produzione anche se
con tasso alcolico effettivo oltre 15% vol. Questi vini non
possono essere aggiunti di concentrati o di alcole perchè in tal
caso rientrerebbero automaticamente nella categoria dei vini
liquorosi. - Flavescenza DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA: E' presente in Francia, dove a partire dal
1950 ha creato notevoli danni in vigneti di Bacò 22A, ed in Italia. La
malattia, o altre ampelopatie simili riferibili alla Flavescenza dorata, il
cui agente eziologico è un microrganismo procariota micoplasma-simile (MLO),
è stata segnalata inizialmete nei primi anni 70 in Lombardia (nell'Oltrepò
Pavese) e poi in Emilia-Romagna e Veneto. Negli ultimi anni malattie del tipo
FD, che provocano cioè sintomi simili, sono state segnalate in diverse aree
viticole italiane, anche meridionali. SINTOMI: Il rinvenimento di malattie ad essa affini, che
manifestano cioè alterazioni visivamente indistinguibili da quelle causate
dalla micoplasmosi e denominate con il termine generico di
"giallumi" della vite (GY), può generare confusione nel
riconoscimento della malattia, del relativo agente eziologico e delle
caratteristiche epidemiologiche. EPIDEMIOLOGIA: La micoplasmosi FD è trasmissibile per innesto
e quindi attraverso l'uso di materiale vivaistico infetto; è accertata la
possibilità della sua diffusione attraverso marze prelevate da piante infette
di cv Chardonnay, Sangiovese ed altri vitigni, anche se, a livello pratico, è
risultata di modesta importanza. Gli innesti, infatti, in genere non
attechiscono oppure danno origine a piante deboli. PREVENZIONE E DIFESA: Deve essere attuata con interventi preventivi
(controllo sanitario del materiale di moltiplicazione) e con interventi
chimici contro l'insetto vettore. PUNTI CRITICI Data l'importanza
della cicalina nel trasmettere la malattia, è importante verificare, prima
della costituzione del vivaio, che in vigneti vicini non si siano avuti
sintomi sospetti della malattia e che il materiale utilizzato provenga da
fonti (piante madri) esenti dalla malattia. - Botrytis cinerea La Botrys cinerea è un fungo responsabile dell'infezione della
vite. Esso, può causare gravi danni, ma non trova nel nostro paese quelle condizioni
climatiche ottimali al suo sviluppo. Per instaurarsi, questo patogeno ha
bisogno di un persistente periodo di pioggia per almeno 15 ore sugli organi
della vite e temperature intorno ai 15 gradi. - Brettanomyces Brettanomyces è un lievito contaminante responsabile dei difetti
organolettici legati al vino quali, l' odore di natura fenolica e altri.La
contaminazione più frequente avviene su vino finito nel quale sono presenti
altri micro-organismi in grado di svilupparsi senza problemi.Per difendere il
vino dalla propagazione di Brettanomyces è necessario un antisettico
autorizzato dall' enologia: l' anidride solforosa. - Malolattica inibita La torbidità dei vini favorisce lo sviluppo dei batteri lattici.
Quando il vino è troppo limpido, le cellule si depositano sul fondo e non
svolgono correttamente il loro metabolismo.Quando la malolattica fatica a
partire è necessario un monitoraggio che permette la sospensione dei batteri
e l' avvio del processo di fermentazione. - Ammine biogene Le ammine biogene sono composti azotati di natura organica, con
elevato potere allergenico.Considerando la loro funzione negativa sulla
salute del consumatore, le ammine sono soggette a limiti di legge.Esse si
formano a seguito del metabolismo non controllato dei batteri indigeni nei
vini rossi e bianchi.La produzione di ammine biogene prosegue anche dopo la
fermentazione malolattica.Per limitare la produzione delle stesse nei vini è
necessario monitorare con regolarità l' andamento della fermentazione
malolattica. - Vite transgenica La vite è il vegetale che nel corso dei secoli
ha subito il maggior numero di trasformazioni genetiche sia ad opera della
natura che per mano dell'uomo. Nell'antichità si aspettava che la vite crescesse
e successivamente si selezionavano i semi delle viti migliori. In seguito la
propagazione della vite è avvenuta per talea, cioè tagliando un pezzo di
tralcio di vite che produceva una nuova pianta. Successivamente, l'uomo è
intervenuto sulla natura realizzando gli incroci. Il cabernet sauvignon per
esempio è oggi uno degli incroci più diffuso.Quando poi parliamo di una
varietà di vite, bisogna sapere non ne esiste uno solo chardonnay, ma diversi
cloni selezionati geneticamente. - Uve Fresche Si definisce per uva fresca il frutto della vite
utilizzato per la vinificazione. Lo stesso frutto potrà essere, maturo
o anche leggermene appassito, da consentendo attraverso la
pigiatura o la torchiatura, con le attrezzature di cantina, lo sviluppo
di una fermentazione alcolica spontanea. - Uve Passa o secca Si definisce per uva passa o secca il frutto il cui
appassimento ha raggiunto un punto tale da non consentire la pigiatura
diretta con i mezzi ordinari presenti in cantina, e che comunque non
può più fermentare spontaneamente o in modo naturale. - Mosto di Uve Si definisce come tale il prodotto liquido
ottenuto, naturalmente o attraverso processi fisici, da uve fresche .La
categoria di mosto di uva può definirsi come tale, se il valore di alcole
contenuto nello stesso liquido è pari o inferiore a 1%
grado. - Mosto di uve parzialmente fermentato Si definisce come tale il prodotto liquido
proveniente dalla fermentazione del mosto delle uve che ha un
titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1% vol ed
inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale, sebbene
esistono alcuni V.Q.P.R.D. che nonostante abbiano un
titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore ai tre
quinti del loro titolo alcolometrico volumico totale ma non inferiore
a 5,5% vol, non rientrano comunque a far parte della
presente categoria. - Mosto di uve
parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite Si definisce come tale il prodotto derivante
dalla fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto da
uve parzialmente appassite, avente un tenore totale di zucchero minimo, prima
della fermentazione, di 2,72g/litro ed un titolo alcolometrico
volumico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. - Mosto Muto Si definisce come tale il prodotto la cui fermentazione alcolica
è impedita mediante particolari pratiche enologiche, consentite dalle vigenti
disposizioni, quelle più comuni sono per aggiunta di anidride solforosa o
attraverso alcole. - Mosto Cotto Si definisce come tale il prodotto parzialmente caramellizzato
ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a
riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosgerica. - Mosto di uve fresche mutizzato con alcole Si definisce come tale il prodotto che ottenuto
nella Comunità Europea abbia un titolo alcolometrico volumico
effettivo, che sia pari o superiore 12% vol e
inferiore a 15% vol, che lo stresso prodotto sia ottenuto
mediante aggiunta ad un mosto di uve non fermentato che
abbia un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore
a 8,5% vol e proveniente esclusivamente da vitigni riconosciuti
all'interno della Comunità o mediante l'aggiunta di alcole neutro
di origine vinica compreso l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve
secche, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non
inferiore a 95% vol o mediante l'aggiunta di un
prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di
vino che abbia un titolo alcolometrico volumico effettivo non
inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol. - Mosto di uve concentrato Si definisce come tale il prodotto l mosto di uve
non caramellizzato che è ottenuto nella comunità Europea mediante
disidratazione parziale del mosto di uve effettuata
con qualsiasi mezzo autorizzato, escluso il fuoco diretto , in modo che
effettuando una lettura rifrattometrica del prodotto
visionato ad una temperatura di 20%centigradi come previsto al regolamento
CEE n 543/86, il grado Baumè non sia inferiore a 50,9%.Il
mosto di uve utilizzato per ottenere il mosto concentrato deve
provenire esclusivamente da qualità di viti autorizzate e
raccomandate nell'ambito della comunità come art.69. e che le stesso mosto
di uve abbia un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a
quanto fissato dagli organi competenti per la zona viticola di appartenenza
ove le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve
concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o
inferiore a 1% vol. - Mosto di uve concentrato e rettificato Si definisce come tale il prodotto liquido non
caramellizzato che è ottenuto nella comunità Europea mediante
disidratazione parziale del mosto di uve effettuata
con qualsiasi mezzo autorizzato, escluso il fuoco diretto , in modo che
effettuando una lettura rifrattometrica del prodotto
visionato ad una temperatura di 20%centigradi come previsto al
regolamento CEE n 543/86, il grado Brix non sia inferiore a
61,7%.Di un prodotto che ha subito trattamenti autorizzati di
disadicidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
che presenti le seguenti caratteristiche :Ph non superiore a 5 , per un
valore di 25% Brix, una densità ottica a 425 nm sotto spessore di
1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25% Brix, che
abbia un tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico
da stabilirsi, con un tenore di saccarosio non rivelabile con metodo
analitico da stbilirsi con indice Foli-Ciocalteau non superiore a 6 per
un valore di 25% Brio, con un acidità titolata non superiore a 15
millequivalenti/Kg di zuccheri totali con un tenore di anidride solforosa non
superiore a 25mg/Kg di zuccheri totali, con conduttività non superiore a
120vS/cm a 20%C e a 25% Brix, con tenore di idrossimetilfurfurolo non
superiore a 25mg/Kg di zuccheri totali, con presenza di mesoinositolo, lo
stesso mosto deve provenire esclusivamente da qualità di
viti autorizzate e raccomandate nell'ambito della comunità come art.69.
Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo
alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. - Mistella o Sifone Si definisce come tale il prodotto ottenuto dal mosto di
gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12% reso
infermentiscibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole in
quantità tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di
16% e a non più di 22% - Filtrato dolce Si definisce come
tale il mosto parzialmente fermentato , la cui ulteriore potenziale
fermentazione alcolica è bloccata mediante filtrazione e
centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche
consentiti. - Succo di uve Si definisce come tale il prodotto liquido non fermentato
ma fermentiscibile ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato
come tale ; esso è ottenuto dall'uva fresca o dal mosto di uve
concentrato , compreso il mosto di uve concentrato.Per il succo di uve è ammesso
un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. - Succo di uve concentrato Si definisce come tale il prodotto l mosto di uve
non caramellizzato che è ottenuto nella comunità Europea mediante
disidratazione parziale del mosto di uve effettuata
con qualsiasi mezzo autorizzato, escluso il fuoco diretto , in modo che
effettuando una lettura rifrattometrica del prodotto
visionato ad una temperatura di 20%centigradi come previsto al regolamento
CEE n 543/86, il grado Baumè non sia inferiore a 50,9%. Per
il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico
effettivo pari o inferiore a 1% vol. - Vino Si definisce la categoria di "vino" il prodotto
ottenuto esclusivamente dalla fermentazione totale o parziale degli zuccheri
contenuti nelle uve fresche pigiate o non, o di mosti di uve, che si
trasformano in alcole attraverso la cosiddetta fermentazione alcolica. - Vino aromatizzato Si definiscono come tali i vini speciali aventi un
contenuto in alcole inferiore a 21% in volume, costituiti in prevalenza da
vino addizionato o non di alcole e di saccarioso ma di sostanze permesse
dalle vigenti disposizioni e normative, atte a conferire al prodotto
particolari odori e sapori estranei. - Vino
nuovo ancora in fermentazione Si definisce
come tale il vino la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che
non è ancora separato dalle fecce. -Vino
atto a diventare vino da tavola Si definisce
come tale il vino ottenuto nella Comunità
Europea proveniente esclusivamente da varietà di
vite autorizzate e raccomandate avente almeno il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona
viticola in cui è stato prodotto. -Vino da Tavola Si definisce
come tale il vino ottenuto nella Comunità Europea che diverso dai
V.Q.P.R.D. proviene esclusivamente da varietà di vite
autorizzate e raccomandate avente un titolo alcolometrico non
inferiore a 8,5% vol purchè tale vino sia prodotto
esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B e
non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole nonchè un
titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol,
avente un acidità totale espressa in acido tartarico non
inferiore a 4,50 grammi per litro ossia 60 millequivalenti
al litro. Tuttavia, per i vini prodotti su talune superfici viticole da
stabilirsi, senza alcun arricchimento e con contenuti più di 5
grammi di zuccheri residui, il titolo alcolometrico volumico
totale può essere portato ad un mssimo di 17% vol solo nella zona
viticola CIIIb ( Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) ad
altitudine inferiore a 600m s.l.m. - Vino
Liquoroso Si definisce
come tale il vino ottenuto nella Comunità Europea avente un titolo
alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% vol e
non superiore a 22% vol con un titolo alcolometrico
volumico totale non inferiore a 17,5 % fatta
eccezione per determinati vini liquorosi di qualità prodotti in
regioni determinate ( V.Q.P.R.D.) . -
Vino Spumante Si definisce
come tale il prodotto ottenuto dalla prima o seconda
fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve, di vino,
atti a diventare vino da tavola, di vino da tavola, di V.Q.P.R.D. e per vino
importato a determinate condizioni. Questo prodotto si caratterizza
poichè alla stappatura del recipiente esprime uno sviluppo
di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione
che, conservato alla temperatura di 20% Centigradi, in recipienti
chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in
soluzione non inferiore a 3 bar. -
Vino Spumante gassificato Si definisce
come tale il prodotto ottenuto nella Comunità che al' atto dellla
stappatura esprime uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente esclusivamente in tutto o in parte dall'aggiunta di
tale gas che, conservato alla temperatura di 20% Centigradi, in
recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride
carbonica dovuta in soluzione non inferiore a 3 bar. -
Vino Frizzante Si definisce
come tale il prodotto ottenuto nella Comunità ottenuto da vino da
tavola, dai V.Q.P.R.D. o da prodotti atti a diventare vino da Tavola o
V.Q,P.R.D. purchè tali vini o prodotti presentino un titolo
alcolometrico totale non inferiore a 9% vol. ,avente un titolo
alcolometrico effettivo non inferiore a 7% e che conservato ad una
temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrappressione dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non
inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar ,il medesimo prodotto può
essere condizionato in recipienti sino a 60 litri. -
Vino Frizzante gassificato Si definisce
come tale il prodotto ottenuto nella Comunità ottenuto da vino da
tavola, dai V.Q.P.R.D. o da prodotti atti a diventare vino da Tavola o
V.Q,P.R.D. avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7%
e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol. che
conservato ad una temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi,
presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione
totalmente o parzialmente aggiunta non inferiore a 1 e non
superiore a 2,5 bar ,il medesimo prodotto può essere condizionato in
recipienti sino a 60 litri. -
Vino Chinato Si
definiscono come tali i vini i cui caratteri organolettici derivano in
modo predominante dalla corteccia di china. - Vermut Il nome
di "Vermut" è riservato al vino la cui tradizionale
caratteristica aromatizzazione è avvenuta con l'impiego di
una miscela di sostanze tra le quali devono essere sempre
presenti le artemisie , tranne che il prodotto sia destinato alla
esportazione verso Paesi che non ne consentano l'impiego. -
Aperitivi a base di vino Questo nome è
riservato ai vin amaricati, che appartengono alla categoria
dei vini aromatizzati ma possono essere commercializzati indicando
esclusivamente questa loro definizione senza dover aggiungere anche
" vino aromatizzato" - Aceto
di vino Si definisce
come tale il prodotto ottenuto esclusivamente dalla
fermentazione acetica del vino e che lo stesso sia caratterizzato
da un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non
inferiore a 60g/l. - Feccia
di vino Si definisce
come tale il prodotto residuo che si deposita all'interno dei
recipienti contenenti il vino, dopo la fermentazione ,durante
l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizato , nonchè quello
ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione di questo prodotto.
Sono considerati anche feccia di vino il residuo che si deposita nei recipienti
contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo trattamento
autorizzato; si definisce così anche il residuo ottenuto dalla
filtrazione del prodotto. -
Vinaccia Si definisce
come tale il prodotto il residuo della torchiatura
delle uve fresche, fermentato o no. - Tartaro
Greggio Si definisce
come tale il prodotto residuo che si deposita all'interno dei
tini, delle cisterne durante la fermentazione del mosto di uve o nei
recipienti contenenti vino, e si concentra a forma di placche, di frammenti
irregolari o addirittura sotto forma di polvere - Vinello Si definisce
come tale il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce
vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento
con acqua delle vinacce fermentate - Vino
alcolizzato Si definisce
come tale il prodotto avente un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 18% e non superiore a 24% vol, ottenuto
esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non
rettificato proveniente dalla distillazione del vino e avente un
titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86% vol
a un vino non contenente zucchero residuo, avente un'acidità volatile
massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l. -Cosa
significa D.O.C. E' la sintesi o la sigla del nome del vino che per
esteso vuol dire "Denominazione di origine controllata "
la categoria a cui appartengono quei vini in cui la zona di
origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo
vino è in sostanza delimitata come prevedono i disciplinari di produzione.
Per la legislazione CEE in vigore esso rientra nella categoria
più ampia dei V.Q.P.R.D. - Cosa significa D.O.C.G. E' la sintesi del nome del vino che per esteso vuol
dire "Denominazione di origine controllata e garantita"
la categoria a cui appartengono quei vini in cui la zona di
origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo
vino è in sostanza delimitata come nei vini D.O.C ma in cui
altresì è garantito dagli organi preposti al controllo prima
della raccolta, che le uve della zona determinata, atte alla produzione
di quel determinato vino mantengano requisiti ampelografici
e rese Qle/Hl previste nel disciplinare di produzione
legato a quella determina zona. Per la legislazione CEE in vigore esso
rientra nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D. Attualmente i
Vini che rientrano in questa categoria sono ventuno. - Cosa significa V.Q.P.R.D. Per la normativa CEE ed italiana Tale sigla significa "Vini
di qualità prodotti in regioni determinate" in sostanza si
intende per quei i vini come i D.O.C. e i D.O.C.G. in cui la zona
di origine della raccolta delle uve atta alla produzione di quel
determinato vino è delimitata ad una zona prestabilita ai singoli
disciplinari. - Cosa
significa I.G.T. E' la sigla di " indicazione geografica tipica" essa è
ugualmente rappresentata da un nome geografico che corrisponde ad una zona di
produzione molto più ampia. Essa
qualifica i vini da tavola di grandi
regioni vitivinicole. Al nome
designato si aggiunge il nome dei
vitigni ed il colore dei vini. L 'IGT non può utilizzare il nome di regioni o
zone utilizzate per le D.O.C.G o le D.O.C. Il vitigno può essere
menzionato unicamente quando la zona
viticola è di dimensioni significative.L’ I.G.T corrisponde ad un vino tipico
ed è riconosciuto come tale dall'U E. (Unione Europea). L’obiettivo è quello
di abolire la dizione peggiorativa di Vino da Tavola; in avvenire le
I.G.T rimpiazzeranno numerosi vini da
tavola, ma la legge indica chiaramente che un vino da tavola deve attendere
tre anni prima di diventare I.G.T. Un
vino I.G.T. già
riconosciuto come tale, conserva questa dizione per cinque anni, per
concessione del Ministero dell' Agricoltura, indipendentemente dalle nuove
scoperte genetiche relative ai vitigni. - Cosa
significa V.S.Q.P.R.D. -La sigla stà a significare " Vini Spumanti di
qualità prodotti in regioni determinate" che rispondono alla
definizione di vino spumante di cui il prodotto ottenuto
dalla prima o seconda fermentazione alcolica o da uve fresche, da mosto
di uve o da vino, è atto a a diventare V.Q.P.R.D.. Lo stesso è
caratterizzato dalla stappatura del recipiente da uno sviluppo di
anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla
fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° Gr centigradi in
recipienti chiusi , presenta una sovrappressione dovuta all'anidride
carbonica in soluzione non inferiore a 3 bar. - Cosa significa V.F.Q.P.R.D. Sotto questa sigla che stà a significare "Vini
frizzanti di qualità prodotti in regione determinate" rispondono
alla definizione di vino frizzante quei prodotti che presentino un titolo
alcolometrico totale non inferiore a 9% vol. ,avente un titolo
alcolometrico effettivo non inferiore a 7% e che conservato ad una temperatura
di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta
all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 e non
superiore a 2,5 bar ,il medesimo prodotto può essere condizionato in
recipienti sino a 60 litri. - Cosa significa V.L.Q.P.R.D. Con questa sigla che ha per significato "Vini
liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate" sono
individuati quei vini che rispondono alle seguenti
caratteristiche e che ottenuti nella comunità europea abbiano un titolo
alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 15% vol e non
superiore a 22% vol .Si distinguono dai vini passiti anche
perchè in questi è consentita l'aggiunta di mosto di uve
concentrato e/o alcole Cosa sono
i Vini spumanti di
qualità
D.O.C. E D.O.C.G. (V.S.Q.P.R.D.) Si
definiscono come tali gli spumanti che rispettano tutte le
seguenti determinate caratteristiche, con sovrappressione non inferiore
a 3,5 bar( ad esclusione dei recipienti di capienza inferiore a
250 ml dove è prevista una sovrappressione non inferiore a 3 bar), che
abbiano un titolo alcolometrico totale ed effettivo non inferiore ai
minimi stabiliti dai disciplinari e comunque, con un tasso
alcolico effettivo non inferiore a 10% vol che tra
l'elaborazione del prodotto finito e l'invecchiamento del medesimo il
tempo trascorso non sia inferiore ai 6 mesi se in recipienti
chiusi, a 9 mesi se fermentato in bottiglia comprendendo un periodo
pari ad una durata di almeno 90 o ridotta a 30
giorni se questa avviene in particolari recipienti dove sono previsti
dispositivi agitatori. per i V.S.Q.P.R.D. che recano la dicitura
" fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o
" metodo tradizionale"o" metodo classico" , il prodotto
deve essere rimasto sulle fecce per almeno 9 mesi. -Cosa
sono i Vini spumanti di qualità D.O.C. E D.O.C.G. (V.S.Q.P.R.D.) di
tipo "aromatico" Si definiscono come tali gli spumanti ottenuti
esclusivamente da varietà implicitamente classificate aromatiche
(Aleatico, Brachetto, Freisa, Gamay, Girò, Malvasia (tutte le sottovarietà),
Monica, Muller Thurgau, Moscato ( tutte le sottovarietà) Prosecco e
traminer aromatico. La presenza in questi spumanti di uva di
altre varietà anche in minima percentuale fa perdere al prodotto
il diritto della lavorazione.tale prodotto deve essere elaborato a
partire da "mosto di uve parzialmente fermentato",
salvo per il prosecco del triveneto che può essere elaborato da
"vino". La durata del processo di elaborazione non
può avvenire al disotto di un mese, non può essere aggiunto per
dosaggio con sciroppo, questa tipologia può avere un tasso alcolico effettivo
più ridotto -purchè non meno di 6% vol- fermo restando il tasso alcolico
totale di 10% vol. secondo la prevalente regolamentazione Cee dunque
non è legale un V.S.Q.P.R.D. aromatico a meno di 6% vol
"effettivi", quando al consumo. |