iinDefinizioni del vino e della vite 

 

- Cosa sono i Vini da uve stramature

Si definisce come tale  il prodotto non arricchito ottenuto nella Comunità come da ultimo Regolamento UE 1493/99. In Italia in attesa di un regolamento interno che regoli la materia di etichettatura, a partire dal 1°agosto 2000 data di entrata in vigore del su citato regolamento, fatte salve alcune deroghe per determinate zone di produzione come per la zona la CIII-b, si adotta questa definizione che va a sostituire in alcuni casi la precedente definizione di "vino da tavola", ma  solo per quei vini che che per medesime caratteristiche coincidono e che nella maggior parte dei casi  rientrano  nella sfera dei cosiddetti vini passiti e vinsanti non integrati nella disciplina delle singole d.o.c. o i.g.t.. Pertanto si definisce "vino da uve stramature" il prodotto vinoso che ha le seguenti caratteristiche:

-  titolo alcolometrico "naturale" superiore a 15 % vol;

-  titolo alcolometrico "effettivo" non inferiore a 12 % vol;

-  titolo alcolometrico "totale" non inferiore a 16 % vol.

 

- Cosa sono i Vini Liquorosi

 

Si definisce come tale  il prodotto avente un titolo alcolometrico   minimo stabilito  dai disciplinari ma comunque con un tasso alcolico  effettivo non inferiore  a a 15%  ne superiore   a 22%  vol nonchè  con tasso alcolico totale non inferiore a 17,5% vol. Si distinguono dai vini passiti anche per l'aggiunta di mosto di uve  concentrato  e/o di alcole

 

Cosa sono i Vini Passiti e Vinsanti

 

In questa categoria  non esistendo una normativa generale specifica ,  rientrano quei vini che hanno un tasso alcolico  minimo  stabilito dai disciplinari  di produzione anche se  con tasso  alcolico effettivo  oltre 15% vol. Questi vini non possono essere aggiunti di concentrati  o di alcole perchè  in tal caso rientrerebbero  automaticamente  nella categoria dei vini liquorosi.  

 

- Flavescenza

 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA: E' presente in Francia, dove a partire dal 1950 ha creato notevoli danni in vigneti di Bacò 22A, ed in Italia. La malattia, o altre ampelopatie simili riferibili alla Flavescenza dorata, il cui agente eziologico è un microrganismo procariota micoplasma-simile (MLO), è stata segnalata inizialmete nei primi anni 70 in Lombardia (nell'Oltrepò Pavese) e poi in Emilia-Romagna e Veneto. Negli ultimi anni malattie del tipo FD, che provocano cioè sintomi simili, sono state segnalate in diverse aree viticole italiane, anche meridionali.

SINTOMI: Il rinvenimento di malattie ad essa affini, che manifestano cioè alterazioni visivamente indistinguibili da quelle causate dalla micoplasmosi e denominate con il termine generico di "giallumi" della vite (GY), può generare confusione nel riconoscimento della malattia, del relativo agente eziologico e delle caratteristiche epidemiologiche.
Allo scopo di evitare errori fra le varie forme di giallumi riscontrati nella vite si è stabilito di chiamare con il termine di Flavescenza Dorata sensu strictu la micoplasmosi presente in Francia ed Italia di cui è accertata la trasmissibilità da parte della cicalina Scaphoideus titanus (= littoralis) e di riservare il nome generico di giallume per tutte le altre malattie responsabili di tale alterazione riscontrate in varie aree italiane e mondiali, dove la suddetta cicalina non è stata finora rilevata.
I sintomi caratteristici della Flavescenza dorata compaiono durante il caldo estivo o verso la fine del ciclo vegetativo (agosto-settembre-ottobre), solitamente nel corso dell'anno successivo a quello in cui si è realizzata, tramite vettori, l'infezione naturale (foto n.1 e n.2).
Non è escluso che in aree mediterranee con più alte temperature i sintomi possono comparire nel corso dello stesso anno, in coincidenza di infezioni precoci.
Le piante infette sono ben distinguibili da quelle sane per l'evidente aspetto del fogliame che è ridotto ed ingiallito (viti a uva bianca) o arrossato (viti a uva nera), mentre il portamento della pianta appare stentato e procombente.
Sulle foglie compaiono aree di colore giallo dorato nelle uve bianche o di color rosso-vinoso i quelle nere che, spesso, sono più accentuate nel tessuto confinante con le nervature fogliari e che, con il passare del tempo, tendono a necrotizzare così come disseccano le aree prima clorotiche (foto n.3). Nei vitigni più sensibili alla malattia si nota un accartocciamento dei margini del lembo fogliare verso il basso (a volte le foglie assumono un aspetto tipico a "triangolo" provocato dal ripiegamento del margine della foglia su tre lati) (foto n. 4).
La vegetazione assume aspetto affastellato a causa del raccorciamento degli internodi dagli apici di tutti i tralci o solo parte di essi 8foto n. 5), i quali per la mancata lignificazione e la consistenza gommosa scendono verso terra con portamento piangente (foto n. 6). I tralci si ricoprono, inoltre, di piccole pustule nerastre (foto n. 7). Le infiorescenze ed i grappoli possono disseccare completamente o in parte; se l'infezione è tardiva parte degli acini appassisce e si distacca.

EPIDEMIOLOGIA: La micoplasmosi FD è trasmissibile per innesto e quindi attraverso l'uso di materiale vivaistico infetto; è accertata la possibilità della sua diffusione attraverso marze prelevate da piante infette di cv Chardonnay, Sangiovese ed altri vitigni, anche se, a livello pratico, è risultata di modesta importanza. Gli innesti, infatti, in genere non attechiscono oppure danno origine a piante deboli.
Le giovani piante possono essere infettate dagli insetti vettori in vivaio e non manifestare su esse sintomi apprezzabili visivamente se non dopo alcuni anni. In natura è diffusa dall'insetto cicadellide Scaphoideus titanus Ball. (o S. littoralis Ball.).
La trasmissione è di tipo persistente propagativo, cioè l'insetto necessita di un certo tempo per poter diffondere i micoplasmi e mantiene la sua pericolosità a lungo; in pratica, l'acquisizione d'infettività e l'inoculazione richiedono circa una decina di giorni, mentre il ciclo completo di trasmissione, compreso il periodo di latenza, dura circa una trentina di giorni.
Il vettore rimane infettivo per tutta la vita.

PREVENZIONE E DIFESA: Deve essere attuata con interventi preventivi (controllo sanitario del materiale di moltiplicazione) e con interventi chimici contro l'insetto vettore.
Per quanto riguarda la profilassi è necessario commercializzare materiale vivaistico esente dalla micoplasmosi al fine di evitare la sua introduzione in zone viticole indenni.
La lotta chimica prevede l'attuazione di trattamenti sia ovicidi, cioè contro l'uovo svernante sullapianta (olio bianco somministrato prima del germogliamento), che contro le larve e gli adulti in grado di trasmettere l'infezione.
I trattamenti con insetticida vanno effettuati ripetutamente, intervenendo un mese dopo la schiusa delle prime uova, alla comparsa dei primi adulti e alla massima densità degli adulti.
Per ottenere buoni risultati di contenimento della malattia, gli interventi di difesa chimica devono essere effettuati su tutte le aziende dell'area viticola. E' inoltre opportuno eliminare le viti abbandonate che possono costituire focolai dell'infezione e dei cicadellidi vettori.

PUNTI CRITICI Data l'importanza della cicalina nel trasmettere la malattia, è importante verificare, prima della costituzione del vivaio, che in vigneti vicini non si siano avuti sintomi sospetti della malattia e che il materiale utilizzato provenga da fonti (piante madri) esenti dalla malattia.

 

- Botrytis cinerea

 

La Botrys cinerea è un fungo responsabile dell'infezione della vite. Esso, può causare gravi danni, ma non trova nel nostro paese quelle condizioni climatiche ottimali al suo sviluppo. Per instaurarsi, questo patogeno ha bisogno di un persistente periodo di pioggia per almeno 15 ore sugli organi della vite e temperature intorno ai 15 gradi. 

 

- Brettanomyces

 

Brettanomyces è un lievito contaminante responsabile dei difetti organolettici legati al vino quali, l' odore di natura fenolica e altri.La contaminazione più frequente avviene su vino finito nel quale sono presenti altri micro-organismi in grado di svilupparsi senza problemi.Per difendere il vino dalla propagazione di Brettanomyces è necessario un antisettico autorizzato dall' enologia: l' anidride solforosa. 

 

- Malolattica inibita

 

La torbidità dei vini favorisce lo sviluppo dei batteri lattici. Quando il vino è troppo limpido, le cellule si depositano sul fondo e non svolgono correttamente il loro metabolismo.Quando la malolattica fatica a partire è necessario un monitoraggio che permette la sospensione dei batteri e l' avvio del processo di fermentazione.

 

- Ammine biogene

 

Le ammine biogene sono composti azotati di natura organica, con elevato potere allergenico.Considerando la loro funzione negativa sulla salute del consumatore, le ammine sono soggette a limiti di legge.Esse si formano a seguito del metabolismo non controllato dei batteri indigeni nei vini rossi e bianchi.La produzione di ammine biogene prosegue anche dopo la fermentazione malolattica.Per limitare la produzione delle stesse nei vini è necessario monitorare con regolarità l' andamento della fermentazione malolattica.  

 

- Vite transgenica

 

La vite è il vegetale che nel corso dei secoli ha subito il maggior numero di trasformazioni genetiche sia ad opera della natura che per mano dell'uomo. Nell'antichità si aspettava che la vite crescesse e successivamente si selezionavano i semi delle viti migliori. In seguito la propagazione della vite è avvenuta per talea, cioè tagliando un pezzo di tralcio di vite che produceva una nuova pianta. Successivamente, l'uomo è intervenuto sulla natura realizzando gli incroci. Il cabernet sauvignon per esempio è oggi uno degli incroci più diffuso.Quando poi parliamo di una varietà di vite, bisogna sapere non ne esiste uno solo chardonnay, ma diversi cloni selezionati geneticamente.

 

- Uve Fresche

 

Si  definisce per uva fresca il frutto  della vite utilizzato per la vinificazione. Lo stesso frutto  potrà essere, maturo o anche leggermene appassito, da consentendo  attraverso  la pigiatura o la torchiatura, con le attrezzature di cantina, lo sviluppo di  una fermentazione  alcolica spontanea.

 

- Uve Passa o secca

 

Si  definisce per uva passa o secca  il frutto il cui appassimento ha raggiunto un punto tale da non consentire la pigiatura  diretta con i  mezzi ordinari presenti in cantina, e che comunque  non può più fermentare  spontaneamente o in modo naturale.

 

- Mosto di Uve

 

Si  definisce come tale  il prodotto liquido  ottenuto, naturalmente o attraverso  processi fisici, da uve fresche .La categoria di mosto di uva può definirsi come tale, se il valore di alcole contenuto nello stesso liquido  è pari  o inferiore a 1% grado.    

 

- Mosto di uve parzialmente fermentato

 

Si  definisce come tale  il prodotto liquido  proveniente dalla fermentazione  del  mosto delle  uve che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo  superiore a 1% vol ed inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale, sebbene esistono  alcuni V.Q.P.R.D. che nonostante abbiano un titolo  alcolometrico volumico  effettivo  inferiore ai tre quinti del loro titolo alcolometrico  volumico totale ma non inferiore a  5,5% vol,  non rientrano comunque a far parte della presente categoria.  

 

- Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite

 

Si  definisce come tale il prodotto  derivante dalla  fermentazione parziale  di un mosto di uve ottenuto  da uve parzialmente appassite, avente un tenore totale di zucchero minimo, prima della fermentazione, di 2,72g/litro ed un titolo alcolometrico volumico naturale ed effettivo  non inferiore a 8% vol.

 

- Mosto Muto

 

Si definisce come tale il prodotto la cui fermentazione alcolica è impedita mediante particolari pratiche enologiche, consentite dalle vigenti disposizioni, quelle più comuni sono per aggiunta di anidride solforosa o attraverso alcole.

 

- Mosto Cotto

Si definisce come tale il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosgerica.

 

 

- Mosto di uve fresche mutizzato con alcole

 

Si  definisce come tale il prodotto  che ottenuto nella Comunità Europea abbia un titolo alcolometrico  volumico effettivo,  che sia pari  o superiore  12% vol e inferiore a 15% vol, che lo stresso prodotto sia ottenuto mediante  aggiunta  ad un mosto di uve non fermentato  che abbia un titolo alcolometrico volumico  naturale  non inferiore a 8,5% vol e proveniente  esclusivamente da vitigni riconosciuti all'interno della Comunità o mediante l'aggiunta  di alcole neutro  di origine vinica compreso l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore  a 95% vol  o  mediante l'aggiunta  di un prodotto  non rettificato proveniente  dalla distillazione di vino  che abbia un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.   

 

- Mosto di uve concentrato

 

Si  definisce come tale il prodotto  l mosto di uve non caramellizzato che è  ottenuto nella comunità Europea  mediante disidratazione  parziale  del mosto di uve  effettuata  con qualsiasi mezzo autorizzato, escluso il fuoco diretto , in modo che effettuando  una lettura rifrattometrica   del prodotto  visionato ad una temperatura di 20%centigradi  come previsto al regolamento CEE n 543/86, il grado Baumè non sia inferiore  a 50,9%.Il mosto di uve utilizzato per ottenere  il mosto concentrato  deve provenire esclusivamente  da qualità di viti  autorizzate e raccomandate nell'ambito della comunità come art.69. e che le stesso mosto  di uve abbia  un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a quanto fissato dagli organi competenti per la zona viticola di appartenenza ove le uve sono state raccolte.  Per il mosto di uve concentrato  è ammesso  un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 

 

- Mosto di uve concentrato e rettificato

 

Si  definisce come tale il prodotto liquido non caramellizzato che è  ottenuto nella comunità Europea  mediante disidratazione  parziale  del mosto di uve  effettuata  con qualsiasi mezzo autorizzato, escluso il fuoco diretto , in modo che effettuando  una lettura rifrattometrica   del prodotto  visionato ad una temperatura di 20%centigradi  come previsto al regolamento CEE n 543/86, il grado Brix non sia inferiore  a 61,7%.Di un prodotto che ha subito  trattamenti autorizzati di disadicidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero; che presenti le seguenti caratteristiche :Ph non superiore a 5 , per un valore di 25% Brix, una densità ottica  a 425 nm sotto spessore  di 1 cm non superiore  a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25% Brix, che abbia un tenore di saccarosio  non rilevabile  con metodo analitico da stabilirsi, con un tenore di saccarosio  non rivelabile  con metodo analitico da stbilirsi con  indice Foli-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25% Brio, con un acidità titolata non superiore a 15 millequivalenti/Kg di zuccheri totali con un tenore di anidride solforosa non superiore a 25mg/Kg di zuccheri totali, con conduttività non superiore a 120vS/cm a 20%C e a 25% Brix, con tenore di idrossimetilfurfurolo  non superiore a 25mg/Kg di zuccheri totali, con presenza di mesoinositolo, lo stesso mosto deve provenire   esclusivamente  da qualità di viti  autorizzate e raccomandate nell'ambito della comunità come art.69. Per il mosto di uve concentrato rettificato  è ammesso  un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 

 

- Mistella o Sifone

 

Si  definisce come tale il prodotto ottenuto dal mosto di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12% reso infermentiscibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole in quantità tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16%  e a non più di 22%

 

- Filtrato dolce

 

 Si  definisce come tale il mosto parzialmente fermentato , la cui ulteriore potenziale fermentazione alcolica  è bloccata  mediante  filtrazione e centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.

 

- Succo di uve 

 

Si  definisce come tale il prodotto liquido non fermentato ma fermentiscibile ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato come tale ; esso è ottenuto  dall'uva fresca o dal mosto di uve concentrato , compreso il mosto di uve concentrato.Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 

 

- Succo di uve concentrato

 

Si  definisce come tale il prodotto  l mosto di uve non caramellizzato che è  ottenuto nella comunità Europea  mediante disidratazione  parziale  del mosto di uve  effettuata  con qualsiasi mezzo autorizzato, escluso il fuoco diretto , in modo che effettuando  una lettura rifrattometrica   del prodotto  visionato ad una temperatura di 20%centigradi  come previsto al regolamento CEE n 543/86, il grado Baumè non sia inferiore  a 50,9%.  Per il mosto di uve concentrato  è ammesso  un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 

 

- Vino 

Si  definisce la categoria di "vino" il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione totale o parziale degli zuccheri contenuti nelle uve fresche pigiate o non, o di mosti di uve, che si trasformano in alcole attraverso la cosiddetta fermentazione alcolica.

 

 

- Vino aromatizzato

Si  definiscono come tali  i vini speciali aventi un contenuto in alcole inferiore a 21% in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato o non di alcole e di saccarioso ma di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni e normative, atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei. 

- Vino nuovo ancora in fermentazione

Si definisce come tale il vino la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

  -Vino atto  a diventare  vino da tavola

Si definisce come tale  il vino ottenuto nella Comunità Europea  proveniente  esclusivamente  da varietà di vite  autorizzate e raccomandate  avente  almeno il titolo alcolometrico  volumico naturale  minimo fissato  per la zona viticola in cui è stato prodotto. 

 -Vino da Tavola

Si definisce come tale  il vino ottenuto nella Comunità Europea che diverso dai  V.Q.P.R.D. proviene esclusivamente da varietà di vite  autorizzate e raccomandate  avente un titolo alcolometrico non inferiore  a 8,5% vol purchè  tale vino sia prodotto  esclusivamente  con uve raccolte  nelle zone viticole A e B  e non inferiore  a 9% vol  per le altre zone viticole  nonchè un titolo alcolometrico  volumico totale non superiore a 15% vol, avente  un acidità  totale  espressa in acido tartarico non inferiore  a 4,50 grammi  per litro ossia  60 millequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti  su talune superfici viticole da stabilirsi,  senza alcun arricchimento e con contenuti più di 5  grammi  di zuccheri residui, il titolo alcolometrico volumico  totale può essere portato  ad un mssimo di 17% vol  solo nella zona viticola CIIIb ( Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) ad altitudine inferiore a 600m s.l.m. 

- Vino Liquoroso

Si definisce come tale  il vino ottenuto nella Comunità Europea avente un titolo alcolometrico  volumico effettivo  non inferiore a 15% vol  e non superiore  a 22%  vol con un titolo  alcolometrico volumico  totale  non inferiore a 17,5 %  fatta eccezione   per determinati vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate ( V.Q.P.R.D.) . 

 - Vino  Spumante

Si definisce come tale  il prodotto  ottenuto  dalla prima o seconda fermentazione  alcolica di uve fresche, di mosto di uve,  di vino, atti a diventare vino da tavola, di vino da tavola, di V.Q.P.R.D. e per vino importato a determinate condizioni. Questo prodotto si caratterizza  poichè alla stappatura  del recipiente  esprime uno sviluppo  di anidride carbonica  proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura  di 20% Centigradi, in recipienti chiusi, presenta  una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 3 bar.

- Vino  Spumante gassificato

Si definisce come tale  il prodotto ottenuto nella Comunità che  al' atto dellla stappatura   esprime uno sviluppo  di anidride carbonica  proveniente esclusivamente in  tutto o in parte  dall'aggiunta di tale gas che, conservato alla temperatura  di 20% Centigradi, in recipienti chiusi, presenta  una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica dovuta  in soluzione non inferiore a 3 bar.

- Vino  Frizzante

Si definisce come tale  il prodotto ottenuto nella Comunità ottenuto da vino da tavola, dai V.Q.P.R.D. o da prodotti atti a diventare vino da Tavola  o V.Q,P.R.D. purchè tali vini o prodotti  presentino un titolo alcolometrico  totale non inferiore a 9% vol. ,avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% e che conservato ad una temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a  1 e non superiore a 2,5 bar ,il medesimo prodotto può essere  condizionato in recipienti sino a 60 litri.  

- Vino  Frizzante gassificato

Si definisce come tale  il prodotto ottenuto nella Comunità ottenuto da vino da tavola, dai V.Q.P.R.D. o da prodotti atti a diventare vino da Tavola  o V.Q,P.R.D. avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% e  un titolo alcolometrico  totale non inferiore a 9% vol. che conservato ad una temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione totalmente o parzialmente  aggiunta  non inferiore a  1 e non superiore a 2,5 bar ,il medesimo prodotto può essere  condizionato in recipienti sino a 60 litri.  

- Vino  Chinato

Si definiscono come tali i vini  i cui caratteri organolettici derivano in modo predominante dalla corteccia  di china.

- Vermut

Il  nome di "Vermut"  è riservato al vino  la cui tradizionale caratteristica  aromatizzazione  è avvenuta con l'impiego  di una  miscela di sostanze  tra le quali devono essere sempre presenti  le artemisie , tranne che il prodotto sia destinato  alla esportazione verso Paesi  che non ne consentano l'impiego. 

- Aperitivi a base di vino

Questo nome è riservato  ai vin  amaricati, che appartengono alla categoria  dei vini aromatizzati ma possono essere commercializzati indicando esclusivamente questa loro definizione  senza dover aggiungere anche " vino aromatizzato"  

- Aceto di vino

Si definisce come tale  il prodotto ottenuto  esclusivamente dalla fermentazione  acetica del vino e che lo stesso sia caratterizzato  da un tenore di acidità totale  espressa in acido acetico  non inferiore  a 60g/l.

- Feccia di vino

Si definisce come tale  il prodotto residuo che si deposita  all'interno dei recipienti  contenenti il vino, dopo la fermentazione ,durante l'immagazzinamento  o dopo trattamento autorizato , nonchè quello  ottenuto dalla filtrazione  o dalla centrifugazione di questo prodotto. Sono considerati anche feccia di vino il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato; si definisce così  anche il residuo ottenuto dalla filtrazione del prodotto. 

- Vinaccia

Si definisce come tale  il prodotto il residuo  della torchiatura   delle uve fresche, fermentato o no. 

- Tartaro Greggio

Si definisce come tale  il prodotto residuo che si deposita  all'interno dei tini, delle cisterne durante la fermentazione del mosto di uve o nei recipienti contenenti vino, e si concentra a forma di placche, di frammenti irregolari  o addirittura sotto forma di polvere 

- Vinello

Si definisce come tale  il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce  vergini macerate  nell'acqua o  mediante  esaurimento  con acqua delle vinacce fermentate

- Vino alcolizzato

Si definisce come tale  il prodotto avente un titolo alcolometrico  volumico effettivo  non inferiore a 18% e non superiore a 24%  vol, ottenuto esclusivamente  mediante aggiunta di un prodotto  non rettificato  proveniente dalla distillazione del vino  e avente un titolo alcolometrico  volumico effettivo  massimo di 86% vol  a un vino non contenente zucchero residuo,  avente un'acidità volatile massima  espressa in acido acetico  di 1,50 g/l.

-Cosa significa D.O.C.

E' la sintesi  o la sigla del nome del vino  che per esteso  vuol dire "Denominazione di origine controllata " la  categoria a cui appartengono quei vini   in cui la zona di origine  della raccolta delle uve  per la produzione del medesimo vino è  in sostanza delimitata come prevedono i disciplinari di produzione. Per la legislazione  CEE  in vigore esso rientra nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D.   

 

- Cosa significa D.O.C.G.

 

E' la sintesi del nome del vino  che per esteso  vuol dire "Denominazione di origine controllata  e garantita" la  categoria a cui appartengono quei vini   in cui la zona di origine  della raccolta delle uve  per la produzione del medesimo vino è  in sostanza delimitata come nei vini D.O.C  ma in cui altresì  è garantito dagli organi preposti al controllo  prima della raccolta, che le uve della zona determinata,  atte alla produzione di quel  determinato vino  mantengano requisiti  ampelografici e   rese  Qle/Hl previste nel disciplinare di produzione legato a quella determina zona. Per la legislazione  CEE in vigore esso rientra nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D. Attualmente i  Vini che rientrano in questa categoria sono ventuno.

 

- Cosa significa V.Q.P.R.D.

 

Per la normativa CEE ed italiana Tale sigla significa "Vini di qualità prodotti  in regioni determinate" in sostanza si intende  per quei  i vini come i D.O.C. e i D.O.C.G. in cui la zona di origine  della raccolta delle uve  atta alla produzione di quel determinato vino è delimitata ad una zona prestabilita ai singoli disciplinari. 

 

- Cosa significa I.G.T.

E' la sigla di " indicazione geografica tipica" essa è ugualmente rappresentata da un nome geografico che corrisponde ad una zona di produzione molto  più ampia. Essa qualifica i vini da tavola di  grandi regioni  vitivinicole. Al nome designato si  aggiunge il nome dei vitigni ed il colore dei vini. L 'IGT non può utilizzare il nome di regioni o zone utilizzate per le D.O.C.G  o le  D.O.C. Il vitigno può essere menzionato  unicamente quando la zona viticola è di dimensioni significative.L’ I.G.T corrisponde ad un vino tipico ed è riconosciuto come tale dall'U E. (Unione Europea). L’obiettivo è quello di abolire la dizione peggiorativa di Vino da Tavola; in avvenire le I.G.T  rimpiazzeranno numerosi vini da tavola, ma la legge indica chiaramente che un vino da tavola deve attendere tre anni prima di diventare I.G.T.  Un vino I.G.T.  già riconosciuto come tale, conserva questa dizione per cinque anni, per concessione del Ministero dell' Agricoltura, indipendentemente dalle nuove scoperte genetiche relative ai vitigni.

- Cosa significa V.S.Q.P.R.D.

 

-La sigla stà a significare " Vini Spumanti  di qualità  prodotti in regioni determinate"  che rispondono alla definizione  di vino spumante  di cui il prodotto  ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica o da uve  fresche, da mosto di uve o  da vino,  è atto a a diventare V.Q.P.R.D.. Lo stesso è caratterizzato dalla stappatura  del recipiente  da uno sviluppo di anidride carbonica  proveniente esclusivamente  dalla  fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° Gr centigradi  in recipienti chiusi , presenta una sovrappressione dovuta  all'anidride carbonica  in soluzione non inferiore a 3 bar.  

 

- Cosa significa V.F.Q.P.R.D.

 

Sotto questa sigla che stà a significare "Vini frizzanti  di qualità prodotti in regione determinate" rispondono alla definizione di vino frizzante quei prodotti che presentino un titolo alcolometrico  totale non inferiore a 9% vol. ,avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% e che conservato ad una temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a  1 e non superiore a 2,5 bar ,il medesimo prodotto può essere  condizionato in recipienti sino a 60 litri.   

 

- Cosa significa V.L.Q.P.R.D.

 

Con questa sigla che ha per significato "Vini liquorosi  di qualità prodotti in regioni determinate"  sono individuati quei vini che rispondono alle seguenti  caratteristiche  e che ottenuti nella comunità europea abbiano un titolo alcolometrico volumico  effettivo non inferiore al 15% vol e non superiore  a 22% vol .Si distinguono dai vini passiti  anche perchè in questi è consentita l'aggiunta  di mosto di uve concentrato  e/o alcole

 

Cosa sono i Vini spumanti di qualità  D.O.C. E D.O.C.G. (V.S.Q.P.R.D.)

Si definiscono come tali gli spumanti  che rispettano tutte le seguenti  determinate caratteristiche, con sovrappressione non inferiore a 3,5 bar( ad esclusione dei recipienti  di capienza inferiore  a 250 ml dove è prevista una sovrappressione  non inferiore a 3 bar), che abbiano  un titolo alcolometrico totale ed effettivo non inferiore ai minimi stabiliti  dai disciplinari e comunque, con un tasso alcolico  effettivo  non inferiore a  10% vol che  tra l'elaborazione del prodotto finito e l'invecchiamento del medesimo  il tempo trascorso non sia inferiore ai 6 mesi  se in recipienti chiusi,  a 9 mesi se fermentato in bottiglia comprendendo un periodo pari ad  una durata di  almeno  90 o ridotta a  30  giorni se questa avviene in particolari recipienti dove sono previsti dispositivi  agitatori. per i V.S.Q.P.R.D.  che recano la dicitura " fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o " metodo tradizionale"o" metodo classico" , il prodotto deve essere rimasto  sulle fecce per almeno 9 mesi. 

-Cosa sono  i Vini spumanti di qualità D.O.C. E D.O.C.G. (V.S.Q.P.R.D.) di tipo "aromatico"

Si definiscono come tali gli spumanti ottenuti esclusivamente  da varietà implicitamente classificate aromatiche (Aleatico, Brachetto, Freisa, Gamay, Girò, Malvasia (tutte le sottovarietà), Monica, Muller Thurgau, Moscato ( tutte le sottovarietà)  Prosecco e traminer aromatico. La presenza in questi spumanti di  uva  di altre varietà anche in minima percentuale  fa perdere al prodotto  il diritto della lavorazione.tale prodotto deve essere  elaborato a partire  da "mosto di uve  parzialmente fermentato", salvo per il prosecco  del triveneto che può essere elaborato da "vino". La durata  del processo di elaborazione  non può  avvenire al disotto di un mese, non può essere aggiunto per dosaggio con sciroppo, questa tipologia può avere un tasso alcolico effettivo più ridotto -purchè non meno di 6% vol- fermo restando il tasso alcolico totale di 10% vol. secondo la prevalente regolamentazione Cee dunque  non è legale un V.S.Q.P.R.D.  aromatico a meno di 6%  vol  "effettivi", quando al consumo.   

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