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Eno Tecno Chimica Laboratorio
Enochimico Autorizzato MIPAF Enologo
Anselmo Paternoster |
Via Adriatica Foro, 7 66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Tel. 085-816903 – Fax. 085-816193 P.IVA: 00339500696 |
Esportare Vino in Russia |
DATI GENERALI |
Capitale:
Mosca Lingua
ufficiale: russo Valuta:
Rublo (RUB) Fuso
orario (rispetto all’Italia): 11 fusi orari; Mosca + 2. Prefisso
telefonico: + 7 Codice
paese: RUS Festività:
7 gennaio, 23 febbraio, 9 maggio, 12 giugno, 7 novembre, 12 dicembre. Principali voci dell’export italiano: macchine e apparecchi meccanici, prodotti tessile e dell’abbigliamento, mobili e altre industrie manifatturiere, metalli e prodotti in metallo, macchine elettriche ed ottiche, cuoio e prodotti in cuoio, prodotti chimici. |
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Le importazioni in Russia di
generi alimentari non sono soggette a particolari limitazioni. I
corrispondenti dazi doganali si collocano in una fascia che va generalmente
dal 5 al 20%. Occorre comunque tenere conto che esiste in pratica una certa
discrezionalità nella classificazione precisa delle categorie doganali,
nonché della loro registrazione formale ai valichi di frontiera,
discrezionalità che è lamentata anche dalle stesse autorità doganali russe,
perché essa consente abbastanza spesso l’abbattimento al minimo dei dazi
doganali. Inoltre, a partire dal gennaio 2002, l’annunciata riforma del
codice doganale e delle aliquote di tassazione, ha condotto ad alcuni
mutamenti (aumento o diminuzione del 5% o più) per talune categorie di generi
alimentari, che devono pertanto essere verificate. |
ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DEL PRODOTTO |
ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI DI VINO Valore (in migliaia di dollari) Quote di mercato dell’Italia (in percentuale) Fonte:
elaborazioni su dati ICE |
DOCUMENTI DI ACCOMPAGNO ALLA MERCE
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Riportiamo,
in questa sezione, i documenti commerciali di accompagnamento alla merce,
classificati in base all’operatore commerciale che ne deve garantire la
presenza (esportatore, importatore, vettore/spedizioniere). DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE Numero
meccanografico E’ un
codice alfanumerico, preceduto da una M, attribuito alle imprese che svolgono
attività commerciali con l’estero, e rappresenta una specie di matricola con
cui l’azienda viene individuata e riconosciuta dal Ministero del commercio
internazionale. Il numero meccanografico viene rilasciato dalla Camera di
Commercio territorialmente competente e deve essere sempre indicato sui
documento utilizzati nelle operazioni con l’estero (fatture, certificati di
origine, ecc.). Fattura commerciale E’ il
documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario
per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la
predisposizione della fattura commerciale, l’importante è che essa sia
scritta in inglese (possono essere previste altre lingue ma non in
sostituzione) e che contenga almeno i seguenti dati: numero
della fattura e data; Paese di
origine e porto di ingresso; denominazione
completa dell’esportatore con relativa P.iva, nonché l’esatta denominazione
del destinatario; natura,
qualità e quantità dei prodotti oggetto della spedizione, specificando pesi e
misure e numero dei colli inviati; la forma
di pagamento pattuita contrattualmente; le
modalità di trasporto e il riferimento all’eventuale DDT emesso; prezzo
espresso nella valuta con cui sarà effettuato il pagamento, per i beni
destinati alla vendita. L’omissione
dei dati relativi alla quantità, a pesi e misure comporterà l’accertamento da
parte delle autorità doganali con addebito dei costi al destinatario delle
merci. Fattura commerciale pro-forma E’ un
documento contenente gli stessi dati della fattura commerciale ma in maniera
più sintetica, in particolare essa deve contenere almeno il prezzo per
singola unità e il costo totale. La fattura pro-forma può essere,
eventualmente, richiesta dall’importatore per fare i suoi calcoli relativi al
costo globale dell’operazione e gli permette, inoltre, di ottenere le
eventuale licenze di importazione previste. E’ necessario riportare la
dicitura “ai soli fini doganali” (value
for customs purpose only). Packing list In
Italiano “Bolla di carico” o anche “Lista dei contenuti e dei pesi”, è il
documento che descrive il tipo, la natura (casse, cartoni, sacchi) ed il
numero degli imballi preparati per la spedizione della merce, nonché il
contenuto di ciascuno di essi. Certificato
di origine E’ il
documento che certifica l’origine territoriale del bene importato e può
essere, facoltativamente, richiesta dall’importatore. Il certificato di
origine viene emesso dalla CCIAA e deve essere consegnato in originale; è
consigliata la traduzione in russo. Bill of Lading In Italiano
“Polizza di carico”, è il documento, in forza ad un contratto di spedizione,
rappresentativo della merce, nel senso che il legittimo possessore di tale
polizza ha il diritto di farsi consegnare la merce giunta a destinazione. Dichiarazione
doganale di esportazione E’ un
documento che costituisce la manifestazione di volontà del proprietario delle
merci, o del suo rappresentante (ad esempio lo spedizioniere), di voler
trasferire fuori dal territorio doganale comunitario merci di produzione
comunitaria. La Dichiarazione, predisposta su particolari moduli conformi al
modello Dau-EX (Documento amministrativo unico), va presentata alla Dogana
presso la quale si intende compiere l’esportazione e segue un iter che
corrisponde ai vari controlli doganali, ovvero: accettazione
della Dichiarazione da parte dell’Ufficio divieti; verifica
delle merci da parte di un funzionario doganale per accertare la conformità
della loro natura a quanto dichiarato; dichiarazione
di conformità con liquidazione e pagamento dei eventuali diritti doganali. La
descrizione della merce sulla Dichiarazione non deve fare riferimento alla
denominazione commerciale del prodotto, ma deve riportare le voci previste
dalla tariffa doganale d’uso integrata, consultabile dal sito delle dogane (vedi:
Taric) Al
termine di queste operazioni, all’esportatore rimarrà la copia 3 della
Dichiarazione, che deve essere conservata per documentare la non imponibilità
IVA dell’operazione. Certificato di esportazione L’esportazione
di prodotti agricoli soggetti alla regolamentazione comunitaria, tra i quali
il vino, prevede il rilascio di certificati di esportazione verso i Paesi
terzi allo scopo di garantire un’efficace gestione dell’organizzazione comune
dei mercati agricoli. Tali certificati sono rilasciati, in via automatica,
dal Ministero per il commercio internazionale e autorizzano l’operatore ad
esportare la quantità di prodotto specificato entro il periodo di validità
previsto dal titolo stesso. Al momento del loro rilascio viene richiesto un
deposito cauzionale a garanzia dell’impegno ad esportare il prodotto
indicato. Le richieste vanno inviate a Ministero del Commercio Internazionale
- D.G. Politica Commerciale - Div. II - Viale Boston, 25 - 00144 Roma (http://www.mincomes.it/prod_agroalim/indice.htm). Certificazione GOST Alcuni
prodotti alimentari, tra i quali i vini, devono essere conformi al GOST
standard, ovvero la norma di riferimento per i Paesi dell’ex Unione Sovietica
che definisce i requisiti del processo produttivo per numerose tipologie di
prodotti (non solo dell’agroalimentare). Tale certificazione, richiesta
espressamente almeno per le prime esportazioni, deve essere fornita
dall’esportatore (o in alternativa dall’importatore russo) e deve essere
rilasciata da un ente di certificazione accreditato dall’agenzia federale per
la regolamentazione tecnica e metrologica (in Italia gli enti di
certificazione accreditati sono: SGS di Milano e CSQA di Tiene). La
certificazione può essere rilasciata per un lotto di produzione o per un
gruppo eterogeneo di prodotti: nel primo caso ha validità limitata (fino ad
un massimo di 90 giorni) nel secondo caso, invece, ha validità triennale ma è
richiesta una verifica anche sull’azienda per attestare la sua capacità di
mantenere lo standard qualitativo nel tempo. E’ consigliato allegare copia
del Certificate di conformità. DOCUMENTI A CARICO
DELL’IMPORTATORE I
documenti di seguito elencati sono a carico dell’operatore estero e,
pertanto, se ne fornirà una breve e sintetica descrizione. Dichiarazione
doganale di importazione (Customs Import Declaration) Documento
ufficiale per lo sdoganamento delle merci. E'
obbligatoria per lo sdoganamento e deve essere compilata dall'importatore in
lingua russa in una copia. Nota
ufficiale alla Dichiarazione doganale di importazione E’ uno
specifico documento, da allegare alla Dichiarazione doganale di importazione,
che serve a notificare alle autorità doganali l’importazione di prodotti
alcolici. Certificato
igienico-sanitario (Rapporto santiario-epidemiologico) Documento
che attesta che il prodotto è conforme agli standard igienico-sanitari russi.
Dichiarazione
di valore assoggettabile a dazio (Delcaration of Dutiable Value) Richiesta
per le merci di valore superiore a 5.000 dollari, è una dichiarazione che
fornisce tutte le informazioni necessarie a calcolare il valore del dazio.
Nome in russo del documento: Deklaracija tamožennoj stoimosti. Dichiarazione
del contenuto di alcool E’ la
certificazione, rilasciata dai laboratori di analisi riconosciuti dal
Ministero della Salute, che attesta il contenuto di alcool di un prodotto
importato. DOCUMENTI A CARICO DEL
VETTORE/SPEDIZIONIERE I
documenti di seguito elencati sono a carico del vettore/spedizioniere e,
pertanto, se ne fornirà una breve e sintetica descrizione. Air way
bill In
Italiano “Lettera di vettura aerea”, è il documento di trasporto non
rappresentativo della merce rilasciato dal vettore aereo generalmente
attraverso un Agente IATA (trasportatore). Lettera
di vettura ferroviaria conforme agli accordi COTIF e SMGS E’ un
documento contenente il dettaglio dei beni trasportati dal treno. COTIF sta
per “Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires» ed è una
Convenzione
internazionale sui trasporti per ferrovia e l’SMGS è l’International Goods
Transport by Rail Agreement del 1 Novembre 1951 sostanzialmente applicato
nell’Europa dell’Est ed in Asia centrale. I due sistemi sono in corso di
armonizzazione. Carnet
TIR Documento
doganale collegato alla convenzione Transport International Routier (TIR) del
1975 ed adottata in Italia nel 1982, che consente di effettuali i controlli
doganali delle merci trasportate su gomma unicamente presso la dogana del
paese destinatario. |
CONTENUTI DELL’ETICHETTA |
I
prodotti dovranno riportare in etichette le seguenti informazioni e in
cirillico: la
denominazione di vendita; peso
netto; data di
imbottigliamento; tabella
nutrizionale; data di
scadenza; il nome e
indirizzo del produttore, eventualmente indicato anche in lettere latine; Paese di
origine; contenuto
di alcool % vol; concentrazione
di zuccheri (ad eccezione dei vini secchi); anno di
raccolto delle uve; indicazioni
riguardanti il pericolo di assunzione di alcol da parte dei minori, delle
donne in stato di gravidanza e di quelle che allattano nonché il rischio di
assunzione di tale sostanza per coloro che soffrono di disturbi al sistema
nervoso o a quello digestivo, al fegato o ai reni. |
SPECIFICHE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI |
Per
evitare che i prodotti giungano a destinazione deteriorati è necessario
utilizzare un imballaggio idoneo. Un buon imballaggio deve: proteggere
la merce; essere
facilmente apribile per agevolare i controlli doganali, ma al contempo
prevenire manomissioni; essere
poco ingombrante e, preferibilmente, cintato con opportune stringhe di
metallo o plastica per evitare il furto parziale dei colli. Si tenga
anche conto che un imballaggio non idoneo al mezzo di trasporto utilizzato
può essere causa di esonero delle responsabilità del vettore in caso di
danneggiamento durante il trasporto. E’
importante marchiare tutti i colli, al fine di agevolare le operazioni di
identificazione in caso di smarrimento; le informazioni minime da riportare
sono (vedi anche Packing list): nome dell’esportatore, nome del cliente
estero, luogo di destinazione delle merci, porto di spedizione, peso lordo
e/o netto, numerazione dei colli, Paesi di origine (Made in Italy). Gli
imballaggi di legno sono assoggettati a specifiche norme di fumigazione
stabilite dalla International Plant Protection Convention (IPPC) del 15 marzo
2002; tale Convenzione richiede l’obbligo della marchiatura fitosanitaria
IPCC/FAO sugli imballaggi di legno e la loro fumigazione. I costi relativi a
tale procedura sono interamente a carico dell’esportatore. |
APPUNTAMENTI DI INTERESSE |
DAHLPISCHEPROM
- Salone Interregionale dell'Industria Alimentare, Khabarovsk (Russia
(Federazione)) da Ottobre 2008 MODERN
BAKERY MOSCOW - Salone Internazionale delle Attrezzature per la Panetteria e
degli Ingredienti Alimentari, Mosca (Russia (Federazione)) da Ottobre 2008 AGROPRODMASH
MOSCOW - Salone Internazionale dei Macchinari e delle Attrezzature per il
Settore Agroindustriale, Mosca (Russia (Federazione)) da Ottobre 2008 YUGAGRO -
Salone Internazionale per l'Agricoltura, IFE FRESH
PRODUCE - Salone Internazionale dei Prodotti Freschi, Mosca (Russia
(Federazione)) da Novembre 2008 INGREDIENTS
RUSSIA - Mostra Internazionale degli Ingredienti Alimentari, Mosca (Russia
(Federazione)) da Novembre 2008 TECHNOFOOD
- Salone Internazionale dei Macchinari per l'Industria Alimentare, Mosca
(Russia (Federazione)) da Novembre 2008 PETERFOOD
- Salone Internazionale dei Prodotti Alimentari e delle Tecnologie per FOOD URAL
- Salone Internazionale dell'Industria Alimentare, Ufa (Russia (Federazione))
da Novembre 2008 PRODSIB.
SIBPRODMASH - Salone Internazionale degli Alimentari e delle Attrezzature per
l'Industria Alimentare, Novosibirsk (Russia (Federazione)) da Dicembre 2008 |
Allegato 1 – Esempio di una fattura
commerciale pro-forma
Allegato 2 – Esempio di certificato
di igiene tradotto in lingua russa